Un riferimento all’utilizzazione dei beni e, quindi anche al comodato viene fatto nell’art.45, comma 2, lett. c) del regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018.
Già il precedente regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.44/2001, aveva previsto e disciplinato il comodato passivo, cioè il comodato a favore dell’istituzione scolastica. Di conseguenza l’istituzione scolastica può stipulare, sia contratti di comodato passivo, cioè può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa, sia può concludere contratti di comodato attivo e, quindi atteggiarsi, sia come comodante, sia come comodatario. In proposito il precedente regolamento di contabilità scolastica aveva la possibilità per la scuola di disporre la concessione, in uso gratuito a terzi, in particolare a favore degli alunni, dei beni di cui è proprietaria.
Riguardo al comodato passivo era stato previsto che qualora il bene ricevuto in comodato non fosse stato immediatamente fruibile, e fossero stati necessari lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato doveva essere tale da rendere economicamente conveniente l’impiego delle risorse dell’istituzione scolastica.
Il comodato, o prestito d’uso, è il contratto mediante il quale una parte, detta comodante, consegna all’altra, detta comodatario, un bene mobile infungibile ovvero un immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato con l’obbligo di restituire il bene stesso (art.1803 Codice Civile).
Oggetto del contratto di comodato possono essere, quindi, tanto i beni mobili, quanto i beni immobili, comunque si deve trattare di cose infungibili e inconsumabili, in quanto il comodatario deve restituire le stesse cose ricevute.
È un contratto reale, in quanto si perfeziona con la consegna della cosa e non basta il semplice consenso, ed unilaterale, in quanto l’obbligo della restituzione grava unicamente su una sola parte.
È un contratto essenzialmente gratuito per disposizione di legge. Ogni qualvolta, infatti, che per il godimento di una cosa sia pattuita una controprestazione, in qualsiasi misura e sotto qualsiasi forma, ci si trova di fronte non già a un contratto di comodato, ma a un rapporto di locazione.
Ciò che caratterizza quindi questa forma di contratto è la gratuità e in ciò si differenza dal contratto di locazione per la quale è generalmente previsto un corrispettivo. Il comodato non è traslativo di proprietà sulla cosa, né costituisce sulla stessa un diritto reale, poiché oggetto del contratto è solo il godimento transitorio della medesima cosa da parte del comodatario, a titolo personale.