Il Dirigente Scolastico, una volta nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non comunica il suo nominativo all’INAIL, ritenendo le Istituzioni Scolastiche esenti da tale obbligo. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza invita formalmente il Dirigente Scolastico ad ottemperare invece a tale obbligo, ritenendo al contrario che anche le Istituzioni Scolastiche sono obbligate a farlo.
L’art. 18, comma 1, lettera aa) del d.lgs. n. 81/2008 dispone l’obbligo da parte del Datore di lavoro di comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in caso di nuova elezione o designazione. Successivamente, la Circolare INAIL n. 11 del maggio 2009 forniva chiarimenti circa le modalità di tale comunicazione, fissando nel contempo al 31 marzo il termine entro cui per quell’anno effettuare la comunicazione on line, che comunque andava riferita alla situazione del 31 dicembre dell’anno precedente. La stessa INAIL, con successiva circolare n. 43, chiariva che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione.
Sempre nella stessa circolare n. 11/2009 l’INAIL si esprimeva circa le Amministrazioni e gli Istituti tenuti a fornire la comunicazione stessa, precisando in proposito due cose:
1) non sono obbligate alla comunicazione “le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3, 2°comma”;
2) sull’argomento l’INAIL si riservava di dare nuove indicazioni.
Poiché tra le Amministrazioni e gli Istituti enunciati dall’art. 3, comma 2, figurano anche le università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, dal punto 1) si evince che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado non sono obbligate a fornire all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza eletto. Dal punto 2) si evince che comunque le stesse istituzioni scolastiche dovranno attendere nuove indicazioni in materia da parte dell’INAIL.
Dunque, per come è stato posto il quesito, la condotta del Dirigente Scolastico è legittima e la richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in questo caso è infondata.