Come è noto tra gli adempimenti che il testo unico sulla sicurezza affida al dirigente scolastico vi è anche quello di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di nominare gli addetti a tale servizio.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere un soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008.
Il compito del soggetto incaricato di svolgere tale servizio è essenzialmente consultivo e promozionale. Per svolgere la funzione è necessario possedere almeno un diploma di scuola secondaria superiore, nonché un attestato, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa.
La figura del RSPP deve essere costituita obbligatoriamente, con il compito essenziale di coadiuvare il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornire quelle competenze tecniche ed organizzative di cui il datore di lavoro ha bisogno, affinché sia garantita la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La Cassazione, Sez. Lav. ordinanza del 19 maggio 2021, n. 13604 ha affermato che il datore di lavoro, in caso di mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, è responsabile dell'infortunio occorso al dipendente qualora abbia provveduto personalmente all'organizzazione dell'attività lavorative verificando l'azione delle misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente e sia dimostrato il nesso di causalità tra l'evento subito e le misure non adottate.
Detto incarico di RSPP come stabilito dagli artt.31 e 32, co. 8 del d.lgs. 81/2008 con riferimento specifico agli istituti scolastici, può essere
- svolto anche direttamente dal dirigente scolastico nella veste di datore di lavoro nelle scuole in cui il numero dei dipendenti (docenti ed A.T.A.) esclusi gli alunni, siano meno di 200 unità, qualora abbia effettuato una obbligatoria frequenza ad un adeguato corso di formazione opportunamente certificato (art. 34 del D.Lgs. 81/2008).
- può essere affidato ad un dipendente della scuola in possesso di attitudini e capacità adeguate e che abbia effettuato una obbligatoria frequenza ad un adeguato corso di formazione opportunamente certificato ai sensi del D.Lgs. 195/2003,
- infine può essere affidato ad un soggetto esterno.
Di solito la nomina di una figura interna, diversa dal Dirigente scolastico, è stata da sempre considerata la soluzione prioritaria.
Va comunque ricordato che per il dirigente scolastico anche dopo aver assolto al compito di affidare il servizio, anche se dovesse ricorrere a persone interne all'istituzione scolastica o servizi esterni, in ogni caso, resta comunque ferma la sua diretta responsabilità collegata alla figura di datore di lavoro, in quanto è il datore di lavoro debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori e non può traslare ad altri soggetti questa sua responsabilità (art. 31 comma 5 D.Lgs. 81/2008).
Proprio su tale assunto la Corte di Cassazione con una recente decisione (ordinanza n.16580/2022) ha affermato il carattere fiduciario della nomina del responsabile della sicurezza.
La vicenda che ha portato alla decisione della Corte è scaturita da un ricorso proposto da una docente che ha convenuto in giudizio il Dirigente scolastico per non aver ricevuto l’incarico di responsabile della sicurezza, nonostante fosse l’unica in possesso dei requisiti previsti dalla legge nell'ambito dell'istituzione scolastica, denunciando altresì un atteggiamento persecutorio nei suoi confronti per non avere ottenuto la riconferma dell'incarico.
Nell'occasione il Dirigente aveva motivatamente escluso la ricorrente dalla nomina per ragioni di idoneità relazionali preferendo nell'incarico altra docente benché dovesse ancora completare il corso di formazione.
La Corte ha ritenuto legittima la scelta del dirigente di non confermare la ricorrente nell'incarico di RSPP dovendosi escludere, nella specie, che si possa ravvisare nei suoi riguardi una strategia persecutoria attuata dal dirigente potendosi ricollegare la sindrome depressiva lamentata dalla ricorrente ad una sua particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative adottate dal dirigente. La corte ha respinto altresì la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente ritenendo motivate le scelte del dirigente scolastico a causa dei comportamenti tenuti dalla ricorrente.
Secondo la Corte il rifiuto motivato del dirigente di conferire l'incarico di sicurezza alla ricorrente non può essere considerato fonte di lesione di un diritto vantato dalla stessa, trattandosi di una nomina fiduciaria, disponendo al riguardo il dirigente di un potere discrezionale nell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico di RSPP.