In materia disciplinare, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva ai fini dell'apprezzamento della giusta causa di recesso, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo, oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario.
Nella fattispecie in esame la Corte di Cassazione affronta ancora una volta il tema della giusta causa come clausola generale e la necessaria coerenza della sua applicazione con gli elementi concreti della fattispecie e la scala di valori radicata nella coscienza sociale ed espressa anche attraverso le tipizzazioni delle condotte disciplinarmente rilevanti operate dai CCNL.

Corte di Cassazione, Sez. Lav., 5 novembre 2021, n. 32222