Il compenso ex art. 87, comma 3, del c.c.n.l. comparto scuola 2006-2009 non può essere riconosciuto al coordinatore provinciale per l'educazione fisica nel periodo delle ferie e ciò in ragione del suo carattere accessorio, connesso all'espletamento della prestazione lavorativa in misura eccedente le diciotto ore settimanali, che ne costituiscono il parametro legale.

In altre parole, pur rientrando nella retribuzione il compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive, nella specie manca il carattere fisso e continuativo del compenso (art. 77, comma 3) attesa, come si è sopra detto, la necessità dell'effettivo svolgimento delle ore eccedenti. Ancora, va considerato che il CCNL 2006-2009 stabilisce che il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Nella specie, il compenso per le ore eccedenti non costituisce normale retribuzione, poiché, essendo ancorato al dato dell'eccedenza rispetto alle 18 ore di docenza oggetto della prestazione lavorativa, o parametro legale di 18 ore, ha carattere accessorio ed è connesso all'effettiva prestazione lavorativa, anche considerato che si è esclusa, mancando la delega alla contrattazione decentrata, la corresponsione di un compenso forfettario. Pertanto il compenso ex art. 87, comma 3, non può essere riconosciuto al coordinatore nel periodo delle ferie.