In tema di sanzioni disciplinari, sono legittime le indagini preliminari che il datore di lavoro eventualmente svolga al fine di acquisire, anche mediante l’audizione del lavoratore, i necessari elementi di giudizio per verificare la configurabilità di un illecito disciplinare a carico di quest’ultimo, sempre che all’esito delle suddette indagini il datore di lavoro proceda alla rituale contestazione dell’addebito, ai sensi dell’art. 7 St. Lav., con possibilità per il lavoratore incolpato di difendersi, anche con l’assistenza di rappresentanti sindacali. La Corte di Cassazione precisato, inoltre, che «qualora in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari». Per questi motivi la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21771