II datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che né abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, comma 5, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive.
La Suprema Corte ha osservato che, se pure la specifica garanzia della previa audizione a difesa opera non già indistintamente, ma solo se il lavoratore abbia espressamente chiesto di essere sentito (cfr. Cass., sez. lav., 4.3.2004 n. 4435), tuttavia, una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal lavoratore, la previa audizione del medesimo costituisce, in ogni caso, indefettibile presupposto procedurale che legittima l'adozione della sanzione disciplinare, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte, le quali, per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni che il lavoratore eventualmente aggiunga o precisi in sede di audizione.
Nel decidere il caso in esame, la Corte di Cassazione ha aderito al principio giurisprudenziale, secondo cui «il datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo abbia fatto richiesta espressa, contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla legge n. 300/1970, ari. 7 comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste siano ampie e potenzialmente esaustive» (cfr., in tali termini, Cass., sez. lav., n. 6845/2010). Inoltre, in tale ultima decisione si è posto richiamo a precedente giurisprudenziale (Cass., sez. lav., 6.7.1999 n. 7006), che ha affermato che «la tempestiva presentazione, da parte del lavoratore incolpato, di giustificazioni scritte non "consuma" l'esercizio del diritto di difesa allorché vi sia la richiesta di audizione del lavoratore medesimo, sicché permane l'obbligo del datore di lavoro di sentire oralmente il dipendente prima di irrogare la sanzione disciplinare; obbligo questo che permane in ogni caso, in presenza di espressa richiesta in tal senso, anche se le giustificazioni scritte apparissero già di per sé ampie ed esaustive»
Corte di Cassazione 31 gennaio 2011 n.2159