Il Ministero avevaa contestato a una docente in servizio da quattordici anni l’assenza dell’esame di latino necessario per accedere alla relativa classe di concorso. L'insegnante era regolarmente inserito nelle graduatorie d’istituto e aveva il suo titolo di studio, insegnando senza alcuna contestazione. In occasione del concorso straordinario di cui al D.M. n.510/2020, veniva comunicata l'esclusione dalla procedura concorsuale, per mancanza di idoneo titolo di accesso. Dopo aver adito il Tar, che ordinava all’Amministrazione di inserirla con riserva nella graduatoria, il docente è stato immesso in ruolo e ha superato l’anno di prova.
Così il Ministero ha appellava la sentenza, da un lato ribadendo la mancanza di idoneo titolo di accesso, dall’altro contestando l’applicabilità del principio di affidamento, sottolineando piuttosto come la docente avesse rilasciato dichiarazioni mendaci in occasione dell’inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, l’assenza di titolo idoneo possa essere fatta valere dal pubblico datore di lavoro anche a distanza di anni dall’avvenuta assunzione in ruolo, in forza della natura pubblicistica della selezione e dei principi di imparzialità, trasparenza e meritocrazia.

Secondo il Consiglio di Stato l’univoco comportamento dell’Amministrazione risulta ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell’interessata che il proprio diploma di laurea fosse idoneo all’insegnamento svolto”. Né può ritenersi fondata la tesi secondo cui la docente avrebbe rilasciato “dichiarazioni mendaci”, solo perché aveva indicato di possedere un idoneo titolo di accesso. 

Consiglio di Stato, n. 9488 del 3 novembre 2023