In tema di indennità di malattia, il giustificato mo­tivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non si identifica esclusivamente nello stato di neces­sità o di forza maggiore, potendo essere, invece, co­stituito, alla stregua della sentenza n. 78 del 1988 della Corte Costituzionale, anche da una seria e vali­da ragione, socialmente apprezzabile, la cui dimo­strazione spetta al lavoratore.

Secondo i giudici l'esigenza di prestare assistenza al familiare ricoverato in ospedale integra una seria e valida ragio­ne idonea a giustificare l'assenza dal domicilio nelle fa­sce di reperibilità.

La Suprema Corte ha precisato che la ragione "socialmente apprezzabile" comprende ogni si­tuazione che sia tale secondo i parametri della coscien­za collettiva ed è da ritenersi integrata tutte le volte che il dovere di cooperazione del lavoratore risulti posto in comparazione con un dovere etico generalmente ricono­sciuto e di valore cogente rimanendo ad esso subordina­to. Tuttavia - ha aggiunto la Cassazione - la ragione "socialmente apprezzabile" così identificata, deve pur sempre avere reso indifferibile la presenza del lavorato­re in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fa­sce di reperibilità.

Corte di cassazione Sez. Lav. 23 maggio 2016, n. 10661.