Con sentenza C-322/23 la Corte di Giustizia dell'UE dichiara illegittimo l'ennesimo abuso da parte dello Stato italiano dei contratti a termine prolungati nel tempo. La Corte evidenzia il trattamento riservato ai contratti a tempo determinato discriminante rispetto a quelli indeterminati e stabilisce la violazione dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP (Direttiva 1999/70/CE) che tutela i diritti dei lavoratori precari. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive». Ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, limita ai due terzi il computo dei periodi di servizio prestati oltre i quattro anni in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, anche quando, dopo un dato numero di anni di servizio, il rimanente terzo dei periodi di servizio prestato sia recuperato ai soli fini economici.