Assolvere a due funzioni differenti, con mancanza di espressa posizione di legge contraria, non garantisce due retribuzioni.

La normativa Il Tribunale di Roma sezione lavoro con udienza del 19.12.2024 nella causa RG. N. 17304/024 accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla cor responsione dei benefici della prima e seconda posizione eco nomica ex. Art. 2 della sequenza contrattuale ai sensi dell’art. 62 del CCNL 29.11.2007:

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ART. 2- RIVALUTAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI ECONO MICHE e ASSEGNAZIONI DI NUOVE POSIZIONI ECONO MICHE NELL’AREA B

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5. Al finanziamento della rivalutazione delle esistenti po sizioni economiche ed al rico noscimento delle nuove, sono destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL 29/11/2007, che ammontano complessiva mente per la lett. a) e b) a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 mi lioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri rifles si destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esi stenti nell’area A e B; 39,86 mi lioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi desti nati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione della seconda posi zione economica nell’area B.

6. L’ammissione alla frequen za dei corsi di cui sopra è deter minata, ogni volta che sia atti vata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili.

7. La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economi che dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà og getto di contrattazione integra tiva nazionale.

8. È confermata la vigenza dell’art.83, comma 4, del CCNL 27.07.2003.

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Il fatto

Oggetto del ricorso è la man cata retribuzione della ricorren te da parte della scuola per il suo servizio di ATA svolto dall’anno scolastico 2015-2016 all’anno scolastico 2019-2020. Oltre ciò, la ricorrente aveva anche svolto le mansioni superiori di DSGA durante gli stessi anni appena elencati. La ricorrente, infatti, non soltanto aveva svolto funzioni superiori di DSGA, ma a seguito di appositi corsi di formazione aveva acquisito con decorrenza 1/9/11 la seconda posizione economica prevista per il perso nale ATA area B.

Dunque, dal 1-9-11 la ri corrente maturava il beneficio annuo di euro 1800 previsti dall’art. 50 CCNL comparto scuola per l’acquisizione della seconda posizione economica del personale ATA appartenen te all’area B.

Tuttavia, la ricorrente non aveva mai ricevuto tutti gli emo lumenti previsti dalla normati va di settore per lo svolgimen to della superiore mansione di DSGA e in particolare non ave va percepito i benefici economi ci per la sua posizione ATA. Ciò è confermato dai cedo lini in atti relativi al periodo in cui la ricorrente aveva svolto le mansioni, in cui emerge che tale somma non è mai stata data per cui la controparte va condan nata al pagamento di un totale di 9.000 euro, ovvero la somma corrispondente per i 5 anni di mancato pagamento, dunque di 1800 euro l’anno (secondo art. 2 CCNL 29.11.2007).

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Per quanto riguarda invece il diritto della ricorrente a riceve re il trattamento economico per le sue mansioni superiori di di rettore dei servizi generali e am ministrativi, la questione è dif ferente, le due retribuzioni sono elementi distinti, autonomi e non assorbibili, assolvendo a funzioni differenti e in mancan za di espressa posizione di legge contraria essi non si elidono: “La indennità di mansioni superiori e la posizione econo mica sono elementi distinti , au tonomi e non assorbibili assol vendo a funzioni differenti e in mancanza di espressa disposi zione di legge contraria essi non si elidono ; … il compenso di va lorizzazione ATA è un elemento riconosciuto al lavoratore che ha partecipato alla progressio ne economica ex art. 2 della se quenza contrattuale dell’art. 62 del CCNL del 29.11.2007 , supe rando l’apposito test di accesso e partecipando al corso di forma zione , in seguito al quale è stata attribuita la seconda posizione economica ; ….detto elemento è riconosciuto in via continuativa ed indipendentemente dal lo svolgimento di mansioni di DSGA , per cui non può essere assorbito in un compenso che ha natura diversa come l’indennità di mansioni superiori stret tamente legata e subordinata allo svolgimento delle mansio ni superiori.

Osserva inoltre il Collegio che dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007, emerge chiaramente che le par ti sociali avevano ben presente l’eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all’assenza del DSGA (prevedendo l’obbligo di sostitu zione per la seconda posizione e la semplice facoltà per la prima, in caso di vacanza del relativo posto) e tuttavia nulla hanno previsto in tema di assorbimen to dei rispettivi emolumenti.”

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La decisione

Per l’effetto il Tribunale con danna dunque la controparte al pagamento di 9.000 euro totali alla ricorrente che era dipenden te a tempo indeterminato nel ruolo di Assistente amministra tivo area B dall’anno scolastico 2015-2016 all’anno scolastico 2019-2020, ovvero per cinque annualità a cui sarebbero dovuti corrispondere 1800 euro l’anno per il personale amministrativo, come si legge in art. 2 del CCNL 29.11.2007.