La nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. Inoltre, il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare, in quanto gli artt. 2104 e 2105 cod. civ., richiamati dalla disposizione dell'art. 2106 cod. civ. relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che «il concetto di "insubordinazione" va determinato anche alla stregua dell'accezione lessicale e del significato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente». Infatti, «la nozione di insubordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale». Inoltre, anche il carattere extralavorativo di un comportamento non ne preclude in via generale la sanzionabilità in sede disciplinare, posto che gli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. si riferiscono anche ai «vari doveri strumentali e complementari che concorrono a qualificare il rapporto di lavoro». Infine, la Suprema Corte ha rilevato che la condotta posta in essere dal dipendente non poteva considerarsi sussumibile in quella del «mero diverbio tra colleghi senza via di fatto», in quanto nella fattispecie vi era stata una palese minaccia verbale che aveva lasciato presagire alla collega di lavoro il timore di uno scontro, anche se solo verbale, fuori dai locali aziendali.
Corte di Cassazione, Sez. Lav. 1° luglio 2020, n. 13411