Nell'ipotesi di rapporto di lavoro con invalido assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 aprile 1968, n.482, le assenze dovute a malattie collegate con lo stato di invalidità non possono es­sere computate nel periodo di comporto, ai fini della conservazione del posto di lavoro ex art. 2110 cod. civ., se l'invalido sia stato adibito, in violazio­ne dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, a man­sioni incompatibili con le sue condizioni di salute. È, tuttavia, onere del lavoratore provare gli ele­menti oggettivi della fattispecie, sulla quale si fon­da la responsabilità contrattuale del datore di la­voro, dimostrandone l'inadempimento, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento stesso, il danno alla salute e le assenze dal lavoro che ne conseguano.

Cassazione civile, sez. lav., 12 aprile 2017, n. 9395