Sentenza all’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18910 del 2025, con deposito nel luglio 2025, in cui il docente – dopo il rigetto in Corte d’Appello e Tribunale – ha rinunciato al ricorso in Cassazione.
Il ricorrente, un docente, aveva inizialmente ricevuto la sospensione per 20 giorni per avere svolto incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione del Dirigente, per quasi 100.000 € lordi, in violazione dei d.lgs. 165/2001 art. 53 e 297/1994 art. 508. Il Tar e successivamente la Corte d’Appello avevano respinto le sue impugnazioni. Arrivato in Cassazione, tuttavia, il docente ha rinunciato al ricorso, determinando così l’estinzione del procedimento di Cassazione in relazione all’accertamento dei fatti, mentre restano ferme le decisioni di merito precedenti.
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Autorità definitiva delle Corti inferiori
La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta che le decisioni del Tribunale e della Corte d’Appello siano divenute irrevocabili, con nessuna pronuncia collegiale della Suprema Corte sul merito del caso. -
Sicurezza del comportamento amministrativo
Il provvedimento mette fine a lunghe discussioni normative su autorizzazioni libere professionali non limitate temporalmente: in questo caso, pur operativa fino a eventuale revoca, l’autorizzazione non ha evitato la sanzione.
Art. 53 d.lgs. 165/2001: vieta incarichi retribuiti senza preventiva autorizzazione e prevede la destinazione dei compensi non autorizzati al fondo di produttività
Art. 508 d.lgs. 297/1994, comma 15: richiede autorizzazione per attività libero professionali, purché compatibili con funzioni e orario
Orientamenti giurisprudenziali, come l’Ordinanza n. 12204/2025, sottolineano che un’autorizzazione senza limiti consente l’attività (anche forense) anche nei confronti dell’Amministrazione, a meno che non vi siano limiti espliciti: senza revoca o limitazione indicata, l’atto autorizzativo conserva efficacia
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Autorizzazione generica può non bastare: se non indica termini, limitazioni o attività specifiche, è debole di fronte ad addebiti disciplinari.
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Il potere di revoca è cruciale: il Dirigente deve revocare o specificare le condizioni se compaiono nuovi incarichi o situazioni di possibile conflitto.
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Attenzione ai compensi: anche superata la soglia disciplinare, la mancata autorizzazione può comportare l’obbligo di restituire compensi secondo art. 53 d.lgs. 165/2001
L’ordinanza n. 18910/2025 non aggiunge un nuovo principio di diritto, ma sancisce l’irrevocabilità delle decisioni di merito a seguito della rinuncia del docente in Cassazione. Il caso resta una pietra miliare utile per analisi di comportamenti analoghi, ma non vincola difformità di indirizzo giurisprudenziale future.