In tema di permessi giornalieri per i lavoratori, ai sensi dell'art. 33, comma 3, l. 5 febbraio 1992 n. 104, per l'assistenza a persone portatrici di grave handicap, la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 2, comma 3 ter, d.1.27 agosto 1993 n. 324, conv. in l. 27 ottobre 1993 n. 423, ha chiarito che tanto nel settore privato, quanto in quello pubblico, i per­messi devono intendersi retribuiti, sicché anche nei giorni di fruizione spetta la corresponsione del compenso incentivante previsto dall'art. 18 Legge 9 marzo 1989 n. 88.

Corte di cassazione, sez. lav., 15 gennaio 2014, n. 688