Nei casi di controversie per infortuni sul lavoro allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produ­zione dell'evento dannoso, sì configura una re­sponsabilità solidale ai sensi dell'ari 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infat­ti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini delta suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissio­ni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di cau­salità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni (patrimoniali e non) da ri­sarcire.

Corte di Cassazione, sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8372