Il lavoratore adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica può chiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di apparte­nenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, essendo egli tenuto a osservare le disposi­zioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'impren­ditore ai sensi degli artt. 2086 e 2104 cod. civ., da ap­plicarsi alla stregua del principio sancito dall'art. 41 Cost., e potendo egli invocare l'art. 1460 cod. civ. solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro, a meno che l'inadempimento di quest'ultimo sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esi­genze vitali del lavoratore medesimo.

La Suprema Corte, pur ritenendo provata l'esistenza dei presupposti fattuali per l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. (poiché dall'istruttoria espletata in sede di appello era risultata provata l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori), ha tuttavia rilevato che il datore di lavoro non si era reso totalmente inadempiente agli obblighi derivanti dal sinallagma contrattuale, in quanto non erano stati compromessi i beni personali del dipendente (vita e salute) e non vi era stata quindi violazione del dovere di protezione della persona del lavoratore.

I Giudici di legittimità, affermando il principio di cui alla massima già ribadito in numerosi precedenti (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2033, Cass. 20 luglio 2012, n. 12696; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832 e Cass. 5 dicembre 2007, n. 25313 e Cass. Cass. 19 luglio 2013, n. 17713), hanno inoltre precisato che il lavoratore che ritenga di essere stato adibito a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può chiedere giudizialmente la ricon­duzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non può rifiutarsi aprioristicamente, senza avallo giudiziario, di eseguire la prestazione ri­chiestagli. Egli deve, infatti, eseguire le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartite dall'imprenditore, po­tendo invocare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. solo in caso di inadempimento datoriale totale 0, comunque, così grave da ledere irreparabilmente le sue esigenze vitali. Solo se il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buonafede potrà essere invocato il principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 c.c. In questa direzione, laddove l'imprenditore adempia gli altri fondamentali obblighi

Corte Cassazione Sez. Lav. 16 gennaio 2018, n. 836