(D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 202).
L'art. 202, d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3, che dispone la conservazione del trattamento economico maturato nell'Amministrazione di provenienza al personale che transiti presso la stessa o altra Amministrazione, non è applicabile al personale appartenente ad altro comparto.
Consiglio di Stato - Sez. V — 4 marzo 2011, n.1387