Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. Ne consegue, pertanto, che l’attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente prima dell’assunzione, in virtù di contratti a termine deve essere computata integralmente nella anzianità di servizio al fine di inquadrare il dipendente nella corrispondente fascia stipendiale al momento dell’assunzione.
Tribunale sez. lav. - Roma, 03/10/2017, n. 7974