Il riconoscimento del deficit di apprendimento da parte della scuola non è funzionale all'automatica ammissione dello studente all'anno successivo, ma unicamente alla predisposizione di idonei strumenti (indicati dal legislatore) per mettere l'interessato nelle condizioni di esercitare il proprio diritto allo studio.
T.A.R. sez. II - Brescia, 03/04/2017, n. 447