Sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione di un alunno alla classe successiva non può incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, atteso che le eventuali disfunzioni organizzative verificatesi nel corso dell'anno scolastico, pur se idonee a determinare una migliore fruizione di attività integrative, non sono di per sé sufficienti a giustificare o modificare l'esito negativo delle prove di esame ed atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi.

Tar Abruzzo, n.517 Sez. I,14 settembre 2011