È illegittima la determinazione di non ammissione alla classe successiva di un alunno, che non rechi minimamente l'esternazione delle ragioni concrete che hanno indotto il consiglio di classe a determinarsi in ordine all'adozione del giudizio di non meritevolezza della non ammissione alla classe successiva, non dando contezza del quadro didattico, personale, relazionale e di maturazione dell'alunno verificato nel corso dell'anno. Peraltro, la ( non ) motivazione degli atti recanti la determinazione di non ammissione alla classe successiva oltreché di per sé illogica e contraddittoria è fortemente deficitaria qualora gli atti in questione non rechino minimamente l'esternazione delle ragioni concrete che hanno indotto il consiglio di classe a determinarsi in ordine all'adozione del giudizio di non meritevolezza della non ammissione alla classe successiva. 

E’ quindi illegittimo il verbale di scrutinio impugnato laddove l'istituzione scolastica non dia contezza del quadro didattico, personale, relazionale e di maturazione dell'alunno verificato nel corso dell'anno ed inoltre laddove non emergesse da nessuna parte la rilevanza del disturbo specifico di cui è affetto nel giudizio finale in cui occorreva prestare necessaria attenzione alla condizione patologica di cui l'alunno era sofferente al fine di dare atto della connessione tra il disturbo stesso e l'impegno del discente a conseguire le conoscenze.

Tar Aosta, sez. I, 10/12/2019, n.56