Uno studente non viene ammesso alla classe successiva sulla base della seguente motivazione: "l'alunno non ha raggiunto gli obiettivi previsti per le seguenti discipline: tedesco, storia, geografia, tecnologia, musica. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza. Sono state attuate varie strategie di recupero per migliorare gli apprendimenti senza esiti positivi. Si ritiene che la permanenza possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà". Tuttavia lo studente aveva conseguito buoni risultati nelle materie principali ed una media complessiva di 6.2.
L'impugnazione avverso tale provvedimento riguardava più profili di censura (tutti relativamente a violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 62 del 2017) tra i quali:
1) il difetto di motivazione del giudizio finale, derivante dalla mancata verifica della recuperabilità delle carenze nell'anno successivo mediante opportune strategie di recupero;
2) il mancato adempimento di obbligazioni assunte nel PTOF, in particolare trascurando il supporto dovuto ad alunni in difficoltà nel passaggio da un ciclo di istruzione all'altro;
3) il mancato beneficio dell'attiviazione di adeguate strategie di recupero nel corso dell'anno scolastico;
4) la mancata tempestiva informazione ai genitori dell'andamento insoddisfacente del minore, non coinvolgendoli in particolare nel rafforzamento del processo di rapprendimento;
5) la presunzione di illogicità e incongruenza della motivazione del collegio docenti nel non ritenere autonomo e puntuale nel lavoro un alunno comunque disciplinato e puntuale nell'esecuzione dei compiti;
6) le anomale tempistiche di pubblicazione dei risultati dello scrutinio e l'imprecisa verbalizzazione dell'esito della votazione (mancando la formalizzazione del voto dei contrari);
Il Tar veneto ha accolto il primo motivo di impugnazione, logicamente anteposto alle censure successive:
In base a quanto stabilito dalla circolare MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 "l'articolo 6 del d.lgs. n. 62 del 2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano il primo ciclo di istruzione. Sicché l'ammissione alle classi è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione".
Aderendo all'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sez. VI, 27 agosto 2019, n. 5917) l'espressione della circolare sopramenzionata riconosce "di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l'alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli. L'espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l'ammissione alla classe successiva, mentre l'eccezzione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l'attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall'art. 6 sopramenzionato, e soltanto se l'esito dell'esame predittivo e ragionale delle possibilità recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole" (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4107 del 2020).
Quindi la scuola non risultava aver attivato in misura adeguata e sufficiente interventi mirati ed individuali che tenessero conto delle specifiche difficoltà dello studente, come prescritto dall'art. 6 del dlgs. n. 62 del 2017, né coinvolto i genitori nell'attuazione delle strategie necessarie a favorire il recupero scolastico, limitandosi a comunicare loro gli esiti insoddisfacenti di alcune prove. Il collegio docenti inoltre non aveva chiarito come le cinque lievi insufficienze conseguite nel secondo quadrimestre, non consentissero, a conti fatti di un quadro sostanzialmente positivo, un recupero nell'anno scolastico successivo. Non poteva inoltre essere trascurato d'osservare che la bocciatura costituisce pur sempre un'eventualità eccezionale (così l'art. 62 del d.lgs. n. 62 del 2017, che prevede la necessità di motivare in termini particolarmente rigorosi la non ammissione alla classe successiva e non sulla base della sola media delle votazioni conseguite (in tal senso Tar Valle d'Aosta, n.7/2022; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3906 del 2020).
Accogliendo il ricorso dei genitori avverso tale provvedimento il Tar Veneto ha annullato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Tar Veneto, sez. I, 02 marzo 2023, n. 289