Se è vero che la sottoscrizione dell'atto amministrativo è un elemento necessario ed essenziale, tuttavia non è causa di invalidità o nullità l’illeggibilità della firma apposta in calce allo stesso, quando sia comunque possibile individuare lo status del soggetto sottoscrittore, trattandosi in questo caso di mera irregolarità del provvedimento, che non ne comporta

l'invalidità.

 Consiglio di stato, n.4269 - Sez. IV — 13 luglio 2011