La responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art 1218 c.c. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore che agisce per il riconoscimento del danno differenziale a infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e cioè, di avere adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Tar Lazio, sez. I, 3 febbraio 2014, n. 1291