L'omissione della contribuzione produce un dupli­ce pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionisti­ca, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne con­segue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del da­tore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescri­zione del diritto ai contributi, nel danno da irregola­rità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un’azione di condanna generica al risarci­mento del danno ex art. 2116 cod. civ., ovvero di me­ro accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.

Corte di Cassazione sez. lav. 8 novembre 2016, n. 22660