Non appare possibile ritenere irragionevole o lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione il limitare, in applicazione dell'art. 17, co. 3, D.Lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l'iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, in quanto tale concorso si connota per evidenti e marcati tratti di specialità, poiché consiste in una sola prova orale, assai semplificata, e non in una procedura selettiva per merito comparativo, come avviene solitamente nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, il cui scopo è immettere alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato.
T.A.R. sez. III - Roma, 05/06/2018, n. 6251