È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, per violazione degli artt. 3,51 e 36,38,97 Cost., nella parte in cui interviene sulla rideterminazione del trattamento economico e dello stato giuridico dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF) - poi confluita, insieme ad altre Scuole di formazione, nella Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA) - stabilendo l'incompatibilità per i professori di tale Scuola allo svolgimento della libera professione, analogamente a quanto previsto per i docenti universitari a tempo pieno.

Consiglio di Stato sez. IV - 02/05/2018, n. 2608