Deve essere dichiarata la tardività della domanda di inserimento nelle GAE, dovendosi ritenere che sin dal conseguimento del titolo (diploma di scuola magistrale) la lavoratrice aveva la possibilità di agire per ottenere l'inserimento nelle graduatorie (allora) permanenti, ovvero avanzare domanda d'inserimento nelle GAE avvalendosi della c.d. clausola di salvezza prevista dalla legge (lettera c) dell'art. 1 comma 605 l. 296/2006, secondo cui "con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento”.

Tribunale sez. lav. - Salerno, 02/02/2018, n. 336