Rassegna delle singole disposizioni contenute nella legge 197 del 29 dicembre 2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il trienno 2023-2025" che riguardano la pubblica istruzione.
Qui il link al provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
Legge 197 del 29 dicembre 2022

La definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica (art. 1 commi 557-559)
A decorrere dall'anno scolastico 2024/25, il Ministero dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, deve determinare, tramite decreto, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. Occorre tener conto della popolazione scolastica regionale e non più di quella del singolo istituto, tenendo conto delle peculiarità delle realtà montane, insulari o con specificità linguistica.
Lo schema del decreto deve essere trasmesso dal Ministero alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione dei contingenti. Nel caso in cui, entro il 31 maggio dell’anno solare precedente a quello di riferimento, non venga raggiunto l’accordo, i contingenti e la relativa distribuzione tra le Regioni sono decisi con un decreto del Ministero dell'Istruzione, da emanare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente non inferiore a 900 e non superiore a 1.000. In  tal caso occorrerà tener conto: del numero di alunni iscritti nelle scuole statali su base regionale e dell’organico di diritto dell’anno scolastico di riferimento;  della densità di abitanti che garantisca a tutte le Regioni, nell’anno scolastico 2024/2025, almeno il numero di istituzioni scolastiche calcolato applicando i coefficienti di 600 unità, ridotto a 400 unità nei casi previsti e comunque entro i limiti del contingente complessivo. 
Per i primi sette anni scolastici, al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati, si applica un correttivo non superiore al 2% anche prevedendo forme di compensazione regionale. Per l'anno scolastico 2023/2024 restano fermi i relativi parametri di 600 e 400 unità, successivamente per l'anno scolastico 2024/2025 il decreto definisce i criteri per la definizione del contingente organico e la sua distribuzione tra le Regioni, ed inoltre definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei coefficienti di 600 e 400 unità. Successivamente, dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

Reimpiego risparmi per riduzione rete scolastica 
Nel fondo istituito, a seguito dei risparmi determinati dalla riduzione delle autonomie scolastiche, confluiranno anche le eventuali economie derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020, in materia di dirigenti scolastici per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Quindi i risparmi determinati dalla riduzione delle autonomie scolastiche e quelli determinati dalla mancata assegnazione dei dirigenti scolastici e dei Dsga alle scuole con numero di alunni inferiore ai 500, confluiscono: nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; in quello della dirigenza scolastica (FUN); nel Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi; nel Fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (Legge 107/2015).

Contrattazioni integrative regionali
Le contrattazioni integrative regionali per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, possono innalzare la percentuale delle risorse complessive del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica destinata alla retribuzione di posizione e ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate e prevista dall’art. 42, comma 3, del CCNL Area istruzione e ricerca 8 luglio 2019, esclusivamente al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Disposizioni in materia di edilizia scolastica (art. 1 comma 560)
Stanziato 1 milione di euro, per il 2023, per avviare attività di ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione, dotate di apposito certificato di agibilità, da destinare allo svolgimento delle attività scolastiche per l’anno scolastico 2023/2024. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle relative risorse.

Fondo per la valorizzazione del personale scolastico (art. 1 commi 561) 
È istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse.

Compiti e remunerazioni dei revisori dei conti (art. 1 comma 562)
Sono svolte dai revisori dei conti le attività di attestazione della pubblicazione, della completezza, dell’aggiornamento e dell’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle istituzioni scolastiche. Per tali attività, a decorrere dall’anno 2023, sono stanziati 4,2 milioni di euro all’anno del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Promozione dell'apprendimento delle discipline STEM (art. 1 commi 548-554)
In attuazione del PNRR, sono promosse e potenziate le competenze e le discipline STEM in tutti i livelli del sistema educativo di istruzione e formazione, con particolare attenzione a favorire il riequilibrio di genere. 
In particolare il Ministero dell’istruzione promuove le seguenti misure definizione entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l’introduzione nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali iniziative extrascolastiche per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado utilizzando le risorse della legge 440/1997 protocolli con le regioni per il riconoscimento di borse di studio per la formazione nelle discipline STEM e nel campo digitale iniziative per la promozione di tali competenze all’interno dei percorsi di istruzione degli adulti. 
Con una integrazione della Legge 99/22 sugli ITS è rafforzato il riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere nell’ambito delle linee di azione nazionali individuate dal Comitato nazionale ITS Academy. Inoltre, nell’ambito della formazione continua obbligatoria e di quella continua incentivata dei docenti di ruolo saranno previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative. Infine, nell’ambito dei percorsi di orientamento di cui al D. Lgs. 21/2008, deve essere prevista la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM.

Orientamento (art. 1 comma 555)
I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nella scuola di I e II grado utilizzando:
1) gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e dalle norme di riordino della secondaria di II grado (D.Lgs. 61/17, Dpr 88 e 89 del 2010);
2) gli specifici strumenti di supporto all’orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell’istruzione per potenziare le azioni nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A partire dall’anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curricolari anche superiori a trenta ore nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività orientamento consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all’interno di progetti già in essere nell’istituzione scolastica.
Sono previsti interventi specifici di orientamento nella secondaria di I e II grado per gli alunni con disabilità certificata (e non solo nell’ultimo anno della secondaria di I grado e negli ultimi due anni della secondaria di II grado).

Scuola di Alta Formazione (art. 1 comma 556)
Le nomine del Presidente, del direttore generale e dei 7 componenti del comitato scientifico internazionale della Scuola di Alta Formazione devono essere effettuate entro il 1° marzo 2023.

Incremento fondo AFAM (art. 1 comma 584)
Incrementati di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2023, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche finalizzati a sostenere gli studenti delle istituzioni AFAM con disabilità, con invalidità superiore al 66 per cento e con disturbi specifici di apprendimento, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione (art. 1 commi 885 e 886)
Posticipati dal gennaio 2021 al 2024 l’assunzione dei primi 59 dirigenti tecnici a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione dal 2023 al 2025 l’assunzione dei restanti 87 previsti dall’art. 2, commi 3 e 4, del Decreto-Legge 126/2019. Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine di durata massima degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici già attribuiti o da conferire da parte del Ministero dell’istruzione, nelle more dello svolgimento del relativo concorso previsto dal Decreto-Legge 126/2019. 

Finanziamento scuole paritarie 
Stabilizzati i 20 milioni in più per la scuola dell’infanzia, che saranno incrementati a 40 milioni a partire dal 2024.sono stati stabilizzati i 70 milioni come fondo per la disabilità 2023-2025, e i 20 milioni in più per la scuola dell’infanzia, che saranno incrementate a 40 milioni a partire dal 2024. Sarà comunque l’annuale decreto ministeriale a distribuire in modo preciso i fondi: il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado”.

Misure in materia di lavoro

Svolgimento della prestazione lavorativa: Svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile Per i c.d. lavoratori fragili il datore di lavoro, fino al 31 marzo 2023, assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso adibizione a diversa mansione compresa nella medesima area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Si tratta di lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 221/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 11/2022.
Pazienti che presentano tre o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità). In caso di esenzione dalla vaccinazione: soggetti con la contemporanea presenza di una delle seguenti condizioni: età maggiore di 60 anni; condizioni di cui all’Allegato 2 della circolare 45886/2021 del Ministero della Salute).
Per la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, affetto dalle patologie di cui sopra, è autorizzata la spesa di 15.874.542 euro per l’anno 2023.

Misure previdenziali

Pensione anticipata flessibileIn via sperimentale per l’anno 2023, possono conseguire il diritto a pensione anticipata coloro che raggiungono un’età anagrafica minima di almeno 62 anni e un’età contributiva di 41. Tale diritto potrà essere esercitato anche successivamente alla predetta data.
Opzione donna: Le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, maturano 60 anni di età anagrafica e 35 di contribuzione, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, optando per il calcolo contributivo, che si trovano nelle seguenti condizioni:
✓ soggetti che assistono il coniuge o un parente convivente di 1° grado con handicap in situazione di gravità;
✓ invalidi con riduzione delle capacità lavorative di almeno il 74%.
APE Social: Trattasi di una indennità corrisposta per 12 mensilità fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. I fruitori devono possedere un’età minima di 63 anni con una contribuzione di almeno 30 anni. Le categorie interessate sono:
✓ disoccupati che hanno terminato l’ammortizzatore sociale;
✓ soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di 1° grado con handicap in situazione di gravità;
✓ invalidi con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74%.
Per coloro che svolgono attività usuranti (per la scuola il problema riguarda i docenti dell’infanzia e della scuola primaria) i requisiti sono: 63 anni di età anagrafica e almeno 36 anni di contribuzione.