Buongiorno, la prossima settimana una nosra collaboratrice scolastica dovrà subire un intervento chirurgico con degenza in ospedale di circa 2-3 giorni. Seguirà un periodo di malattia medio lungo per cui dovremmo convocare. Per poter effettuare la convocazione dobbiamo aspettare che esca dall'ospedale e l'invio del relativo certificato di malattia o possiamo già convocare dal giorno dell'intervento? in quest'ultimo caso quale termine di durata supplenza andrà indicato nella convocazione?
RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto si premette che in via generale le regole sulla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato prevedono che il contratto deve specificare la data di inizio e di termine del rapporto di lavoro (art.44 CCNL 2007). di conseguenza se non si dispone di un certificato medico che indichi la prognosi lavorativa non si può procedere all'assunzione non conoscendo i termini di costituzione del rapporto. Bisogna poi tenere conto delle disposizioni che annualmente emana l'amministrazione sulle modalità di conferimento delle supplenze che richiamo le disposizioni di legge in vigore e di cui bisogna tenere conto in sede di stipula del contratto a tempo determinato.
Nella nota operativa n.28597 del 29 Luglio 2022 sono contenute tutte le istruzioni di cui si dovrà tener conto nell'a.s. 2022/2023. La nota operativa sulle supplenze ATA, ricalca sostanzialmente quella dell’anno passato. Riguardo ai vincoli sul conferimento delle supplenze brevi, nella nota si ribadisce la validità delle due note ministeriali (2116/16 e 10073/16) che forniscono indicazioni ai dirigenti per sostituire il personale assente anche in deroga alle norme generali. Inoltre si chiama la norma introdotta dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con la quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.
La circolare continua a ribadire che così come previsto dall’art. 1, comma 332 della legge 190/2014 e dalla nota DPIT prot. N. 2116 DEL 30/9/2015 E DGPER prot. N. 10073 del 14/4/2016, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
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personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
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personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
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personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi.
In ordine ai vincoli si richiama anche la nota n.2116 del 30 settembre 2015, per quanto riguarda il personale ATA (in applicazione del comma 332 della legge 190/2014), con riferimento al divieto di sostituire il collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, chiarisce che questo divieto potrà essere superato solo nel caso in cui vi sia la certezza che non è possibile assicurare altrimenti le condizioni minime di funzionamento del servizio e di fruizione del diritto allo studio, e sotto esclusiva responsabilità del Dirigente Scolastico.