Nell'ambito del PNRR intenderei effettuare contratto di appalto di servizi formativi per realizzare n 14 moduli STEM con unente esterno, e n. 9 moduli di lingua inglese sempre con un ente esterno. Molti sostengono sia comunque necessario effettuare prima un bando interno per reclutare docenti che per profilo potrebbero svolgere il singolo modulo o più moduli. Personalmente penserei di non essere tenuta a questo, dato che ciò che vado cercando non è una prestazione di opera intellettuale ma un appalto di servizio, che mi garantisca sul raggiungimento del target nel suo complesso, avvalendomi di una struttura organizzativa.
Affidamento diretto servizio
Il mio ragionamento è corretto, oppure effettivamente non posso procedere ad affidamento senza passare per bando interno?
Risposta
Il quesito attiene alla vexata quaestio sull’utilizzabilità del contratto di prestazione d’opera professionale piuttosto che le procedure negoziali pubbliche ora disciplinate dal d.lgs. n. 36 del 2023. La vicenda è sempre centrale perché non si può nascondere come, con lo strumento del contratto di prestazione d’opera professionale (art. 2222 c.c.), inevitabilmente la scuola si trovi nella possibilità di optare per un mezzo contrattuale certamente più flessibile rispetto a qualunque forma pubblicistica, anche rispetto all’affidamento diretto. Infatti l’unico limite al ricorso di tale meccanismo attiene alla preventiva ricognizione di personalità interne al proprio istituto – in subordine all’interno di altri istituti scolastici– che posseggano le qualità e le competenze ricercate (procedura comparativa ex art. 7 comma 6 bis d.lgs. 165 del 2001). Ma questo attiene esclusivamente al caso in cui si utilizzi il contratto di prestazione d’opera professionale, perché pensato dal legislatore come contrappeso ad una formula contrattuale in re ipsa molto libera.
Diversamente il ricorso a strumenti negoziali - da “Codice dei contratti pubblici” per intenderci - non richiede la preventiva ricognizione di risorse interne. Questo perché il limite all’arbitrario esercizio dell’attività negoziale è rappresentato dall’apertura del bando, come risaputo tanto più estesa in base a diversi parametri, in primis l’entità dell’appalto.
Non esiste alcun “diaframma” normativo che congiunga il combinato disposto di cui agli artt. 2222 c.c. – 7 d.lgs. n. 165/2001 sul ricorso al contratto prestazione d’opera professionale con la normativa sui contratti pubblici ponderandone l’opportunità della scelta. I due strumenti rispondono a esigenze e bisogni della scuola per loro natura diversi, e come individuato dal quesito, la necessità di procurarsi una piattaforma formativa più articolata rispetto al caso di reclutare uno o due formatori è certamente più aderente al negozio con aziende di formazione piuttosto che a contratti di prestazione d’opera professionale con i singoli professionisti (persone fisiche).
Peraltro, il Quaderno 3 del MIM ed il relativo regolamento si rivolgono esclusivamente agli incarichi individuali di lavoro autonomo mentre ne risultano esclusi gli affidamenti in cui l’apparato strumentale di persone e mezzi, e il carattere imprenditoriale della prestazione prevalgono sull’attività individuale dell’Incaricato, ovvero gli appalti di servizi.
Dunque il ragionamento è corretto. La negoziazione esperita tramite preventivo bando con un’impresa di formazione, munita di cig, non richiede la preventiva ricognizione di risorse interne. Diversamente il contratto con un formatore esterno riguarderebbe l’avviso di selezione, la preventiva ricognizione di competenze interne e l’esclusivo rivolgimento a persone fisiche, e non a imprese.