Nel caso in cui un candidato esterno produca la domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo senza dichiarare e documentare lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, di PCTO e di attività assimilabili ai PCTO, ma dichiarando che si impegna a integrare la domanda con documentazione relativa a esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda stessa e il 30 marzo dell’anno in cui intende sostenere l’esame, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del d.m. 12 novembre 2024, n. 226, tale domanda può essere comunque accettata?

Si ritiene che, in applicazione del principio del favor partecipationis, la domanda possa essere accettata. Ovviamente, la partecipazione all’esame è subordinata alla presentazione di idonea documentazione nei termini previsti dal citato articolo 6, comma 6, e al parere positivo di cui all’articolo 7 del medesimo decreto n. 226/2024.