Insegno lettere in una scuola media di Latina. Sono sempre presente a scuola e non mi sono mai assentata per malattia. Venti giorni fa, causa un forte mal di denti sono rimasta a casa chiamando regolarmente il medico di famiglia. Il secondo giorno a tempo quasi scaduto mi vedo arrivare il medico fiscale e la cosa non mi ha fatto molto piacere. Rientrata a scuola ho fatto presente alla dirigente che non era il caso di mandarmi la visita fiscale e mi è stato risposto che non poteva farci niente perché la visita è sempre obbligatoria. Io sapevo che l'obbligo della visita fiscale era stato abolito. come stanno le cose, per piacere mi potete dare un chiarimento. Grazie
Risposta
Il dirigente scolastico può disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di assenza per malattia per tutto il personale docente o ATA utilizzando il carnale telematico messo a disposizione dall’Inps.
L’art. 16, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 nel modificare il comma 5 dell’art. 55-septies del Dlgs 165/2001, ha attribuito alla discrezionalità del dirigente dell'amministrazione la valutazione circa i casi nei quali richiedere la visita fiscale, individuando la finalità generale del controllo e ponendo i presupposti di cui tener conto nella valutazione stessa.
Infatti, la disposizione prevede che nell’ambito dell’obiettivo generale della prevenzione e del contrasto dell’assenteismo, la decisione di richiedere la visita deve tener conto della condotta complessiva del dipendente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita stessa.
Nella circolare n.10 del 1 agosto 2011 del dipartimento della funzione pubblica si chiarisce che, quanto al primo aspetto, nel valutare la condotta del dipendente, il dirigente deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo, naturalmente, da considerazioni o sensazioni di carattere personalistico; in ordine all’aspetto economico, l’introduzione di questo elemento di valutazione consente di tener conto anche delle difficoltà (accentuatesi recentemente ma che in realtà rappresentano un problema molto risalente) connesse alla copertura finanziaria per l’effettuazione delle visite (sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2009).
Il controllo, peraltro, deve essere sempre richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Si tratta di un particolare incombente teso a scoraggiare le assenze a ridosso delle festività, in particolare il venerdì e lunedì, mentre per il resto delle giornate deve ritenersi che ormai l’obbligo delle visite fiscali non è più assoluto.
In sostanza, l’amministrazione dovrà decidere a seguito di una ponderazione tra gli interessi rilevanti, disponendo per la visita a seconda delle circostanze che concretamente si presentano di volta in volta, tenendo presente anche il costo da sopportare per l’effettuazione della visita stessa.
Considerato che, secondo il regime previgente, l’amministrazione doveva richiedere obbligatoriamente la visita fiscale sin dal primo giorno di assenza anche per assenze di un solo giorno, salvo esigenze organizzative e funzionali, con la nuova norma è stata quindi introdotta una maggiore flessibilità nella determinazione dell’amministrazione per tener conto della situazione contingente, fermo restando l’obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Proprio a questo proposito, con il parere n. 3/2011 la Funzione pubblica ha posto fine a dubbi interpretativi in merito alla definizione di «giornate non lavorative) e cioè se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo oggettivo o se ci si debba riferire alla situazione soggettiva del dipendente.
Ed a tal proposito, la Funzione pubblica ha specificato che, nell'intento di prevenire e contrastare l'assenteismo, occorre far effettuare la visita fiscale non solo qualora la malattia preceda o segua giornate festive e la domenica, ma anche giornate di permesso, ferie, nonché tenere presente l'articolazione del turno cui ogni lavoratore sia assegnato. Quindi, se si deve tenere conto delle giornate a qualsiasi titolo non lavorate, per analogia ed a titolo esemplificativo, a parere di chi scrive, i dirigenti delle Amministrazioni pubbliche dovranno predisporre il controllo sulla malattia anche quando questa preceda o segua giornate di riposo compensativo, o di assenza per qualsiasi tipologia di permesso come:
- i permessi retribuiti per assistere i disabili ex lege 104/1992;
- i permessi per decesso o grave e documentata infermità del coniuge, del convivente o dei parenti fino al secondo grado, ex articolo 4, comma 1, legge n. 53/2000;
- i permessi per esami e per studio previsti dalla contrattazione collettiva
Secondo le indicazioni del regolamento 17 ottobre 2017, n.206 non si procede alla visita fiscale nei seguenti casi:
- Patologie gravi che richiedono terapia salvavita (sono ricomprese non solo le assenze per l’effettuazione della terapia, ma anche quelle derivanti da infermità con nesso causale con la terapia stessa es. postumi della terapia);
- Infortunio sul lavoro, se riconosciuto con determinazione dell’INAIL. Al riguardo giova richiamare il contrastante orientamento espresso dalla giurisprudenza. Difatti, la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1247/2002 e sentenza del 2/6/1998) ha affermato che in caso di malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, le fasce orarie di reperibilità, previste per le sole malattie ordinarie, non vanno rispettate. Di diverso avviso la stessa Cassazione che, con sentenza n.15773/2002, ha precisato che l'obbligo di reperibilità anche se non è direttamente disciplinato dalle fasce orarie previste per la malattia, può essere previsto dalla contrattazione collettiva.
- Malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio;
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità “riconosciuta”. La patologia invalidante deve essere riconosciuta da un giudizio medico legale emesso secondo le normative vigenti (non è richiesto alcun grado minimo di invalidità) e il certificato medico deve contenere in maniera esplicita il nesso causale tra invalidità riconosciuta e malattia in atto che ha determinato la prognosi clinica; Qualora il dipendente sia ricoverato presso un ospedale, o si rechi al pronto soccorso, o a seguito di un infortunio, o a seguito di un ricovero ospedaliero, qualora il periodo di riposo o di convalescenza sia stato ordinato dall’ospedale stesso (e non, successivamente, dal medico curante: in questo caso non risulta nessun legame ufficiale con il periodo di ricovero o con il precedente infortunio).
Nei confronti dei dipendenti per i quali è stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato: la visita fiscale non può essere prevista per due volte per lo stesso evento morboso. Ogni prolungamento della malattia può invece prevedere una successiva visita medica di controllo;
Nei confronti dei dipendenti che si assentano per malattia per sottoporsi a “visite specialistiche” (La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l’amministrazione in quanto l’avvenuta visita sarà giustificata con la presentazione dell’attestato da parte del dipendente).