In ambito sportivo dilettantistico il comma 23, art. 90, legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabilisce che: “i dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR”.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21 del 22.4.2003 ha precisato che: “l’art. 90, comma 23, prevede la possibilità per i dipendenti pubblici di prestare, fuori dall’orario di lavoro, la propria attività a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. L’attività svolta deve essere a titolo gratuito e, pertanto, ai dipendenti pubblici non possono essere riconosciuti emolumenti di ammontare tale da non configurarsi come indennità e rimborsi di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. m) del TUIR”.
La Legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018) al comma 367 prevede che “Al comma 2 dell’articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a)……………………… b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»”.

Secondo tali riferimenti e assecondando tali presupposti quindi i collaboratori di associazioni sportive non devono essere autorizzati ma devono comunicare all’amministrazione di appartenenza di svolgere attività sportiva non retribuita presso una associazione sportiva.