II datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato che ne abbia fatto espressa ed inequivocabile richiesta contestualmente alla comunicazione - nel termine di cui all'art. 7, quinto comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 - di giustificazioni scritte, anche se queste appaiano già di per sé ampie ed esaustive".
Corte di cassazione Sez. Lav. 9 gennaio 2017, n. 204
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si occupa del problema della esaustività 0 meno delle giustificazioni scritte fomite dal dipendente, quando costui, in tale sede, faccia altresì richiesta di audizione personale.
Richiamandosi ad un orientamento già noto, i giudici ribadiscono l'essenzialità dell'audizione personale richiesta dal dipendente, anche nel caso in cui questi abbia presentato ampie ed esaustive giustificazioni scritte, giacché queste ultime «per il solo fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le giustificazioni ulteriori che lo stesso fornisca in sede di audizione».
Di talché, l'audizione personale del lavoratore, quando richiesta, sostituisce, già di per sé, un presupposto procedurale indefettibile della successiva sanzione, non disponendo il datore di lavoro di alcun potere preventivo di valutazione in ordine alla sua "superfluità".
Con questa motivazione, la Corte rigetta il ricorso di una Società, che, per non aver concesso al dipendente - successivamente licenziato per motivi disciplinari - la richiesta audizione, era rimasta soccombente in appello, con applicazione della reintegrazione, in base alla vecchia formulazione dell'art. 18 l. 300/1970, ratione temporis applicabile.