Facciamo subito qualche considerazione sulla situazione che si verrebbe a creare in caso di occupazione o autogestione della scuola da parte degli studenti.

Diciamo subito che non esiste una normativa specifica che regolamenta l’occupazione della scuola e la relativa autogestione. Pertanto ci si dovrà affidare a quella esistente in via generale, nonché alla cautela ed al buon senso avendo come obiettivo quello di procedere ad interventi che limitino al massimo, in relazione alle disponibilità, gli eventuali danni e le relative responsabilità.

L’occupazione della scuola non è legittima, ma è addirittura un reato in quanto si utilizza, con la forza (sia pure solo simbolica) senza autorizzazione, spazi pubblici per finalità diverse da quelle istituzionali.

L’occupazione della scuola fa insorgere precise responsabilità di natura contabile:

  • il personale riceve una retribuzione senza rendere la propria prestazione di lavoro;
  • si verifica spesso imbrattamento di pareti, rottura di infissi, danneggiamento di locali, uso indiscriminato di telefoni, ecc.

I locali scolastici oggetto di occupazione hanno come destinazione lo svolgimento di attività di istruzione per il soddisfacimento del diritto di istruzione costituzionalmente tutelato. Pertanto l’impedimento all’utilizzo di tali locali, con la conseguente impossibilità a svolgere le normali attività didattiche, fa scattare il reato di interruzione di pubblico servizio.

Il Dirigente Scolastico è il legale rappresentante della scuola e deve quindi assicurare il funzionamento della scuola, facendo sì che tale funzionamento sia ordinato. Pertanto egli ha l’obbligo di mettere in atto tutti quegli interventi che mirano a ripristinare lo stato di legalità nella scuola e, in particolare, a rendere possibile la ripresa delle attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico, di contro, deve però anche tener presente che una costante giurisprudenza in materia tende a:

  • dare valore alla partecipazione degli studenti alla vita della scuola e alla gestione della stessa;
  • ritenere in generale non dolosa l’attività di occupazione messa in atto dagli studenti;
  • considerare che gli studenti agiscono nella stretta convinzione, naturalmente giuridicamente errata, di esercitare un loro diritto;
  • ritenere gli studenti “non completamente consapevoli” dell’illegittimità degli interventi;
  • considerare la condotta degli studenti esercitata con buona intenzione e senza fini illeciti.

Il Dirigente Scolastico deve tener conto invece che l’atteggiamento del Magistrato nei suoi confronti è, e non potrebbe essere altrimenti, molto meno indulgente.

Il Dirigente Scolastico deve informare e sensibilizzare gli studenti:

  • sulla necessità e l’importanza dello svolgimento regolare del servizio di istruzione come servizio pubblico;
  • sulla illegittimità della loro azione;
  • sulla completa inesistenza di norme giuridiche che li autorizzi a gestire direttamente e da soli la scuola, a utilizzare i locali scolastici per altri fini, a paralizzare l’attività scolastica;
  • sui danni che possono derivare dalla loro azione a tutti gli studenti che sono impossibilitati a seguire le lezioni dal momento che ciò potrebbe essere determinante per la validità del loro a.s.

Il Dirigente Scolastico deve investire i rappresentanti dei genitori all’interno degli Organi collegiali.

Il Dirigente Scolastico deve investire i genitori degli alunni e stimolarli ad intervenire.

Il Dirigente Scolastico deve presidiare costantemente i locali facendo rilevare la sua presenza.

Il Dirigente Scolastico deve vigilare affinché non si verifichino eventi dannosi che possano ipotizzare un reato; in tal caso ciò farebbe scattare l’obbligo da parte sua della denuncia d’ufficio all’Autorità giudiziaria, nonché della richiesta di sgombro forzato dei locali occupati, al fine di evitare situazioni di forte gravità.

Il Dirigente Scolastico è spesso esposto a notevoli responsabilità, quali omessa cautela nella custodia dei beni, omessa richiesta di intervento della forza pubblica per lo sgombro dei locali, esonero generalizzato dal servizio, consegna delle chiavi della scuola, ecc.

Alla luce delle considerazioni fatte, una procedura di intervento da parte del Dirigente Scolastico, con l’uso abbondante di buon senso, potrebbe allora essere la seguente:

  • un esposto al Commissariato, non denuncia, senza ipotizzare reati, da ripetere anche quotidianamente;
  • se l’occupazione presenta momenti di violenza fisica, provoca danneggiamenti e impedisce l’accesso agli uffici e alle aule di chi vuole svolgere il proprio lavoro, denuncia contro ignoti, fornendo all’Autorità di pubblica sicurezza informazioni precise sull’accaduto;
  • richiesta di esplicito intervento della Forza pubblica se l’avvenimento degenera fortemente.

Sarà ovviamente il Dirigente Scolastico a valutare quale di questi interventi deve attivare, sulla base della sua personale valutazione dei fatti.