Rispetto al caso da noi prospettato che riguarda appunto il numero di giorni di lezione si ha che:

a) Il Ministro fissa i vincoli nazionali entro cui può muoversi la Regione;

b) La Regione fissa i vincoli regionali, anche aumentandoli, entro cui possono adattare le Istituzioni Scolastiche, senza diminuire.

Ma può accadere che, come nel caso in esame, si verifichi che la eventuale diminuzione del numero minimo obbligatorio di giorni di lezione stabilito dalla Regione sia dovuto ad intervento di una causa determinata da terzi o da forza maggiore, senza alcun intervento dei soggetti istituzionali, che pertanto non hanno responsabilità dell’eventuale mancato rispetto del vincolo posto. Da qui si deduce allora che i giorni di occupazione non devono essere recuperati in quanto la causa non è dovuta a decisione dell’Istituzione Scolastica, che pertanto non ne è responsabile; analogamente a quanto avveniva del resto nel caso di riduzione dell’ora di lezione, che se fosse stata dovuta a decisione dell’Istituzione Scolastica, andava recuperata, nel caso fosse stata dovuta a forza maggiore, non andava recuperata.

In un caso del genere di quello prospettato, per il recupero di tutti o parte dei giorni di occupazione l’intervento che potrebbe fare l’Istituzione Scolastica con il Consiglio di Istituto è quello di annullare la eventuale decisione di chiusura della scuola in alcuni particolari giorni. Ma un intervento di tale tipo non è obbligatorio e rientra nell’autonomia decisionale dell’Istituzione Scolastica stessa.

È da tener presente inoltre che mentre la decisione dell’annullamento delle giornate di chiusura non darebbe adito ad alcun contenzioso da parte dei Docenti, in quanto è l’Organo collegiale che modifica una propria decisione, nel caso in cui si aumentasse il limite minimo stabilito dalla Regione per il recupero dei giorni di occupazione potrebbe nascere, a nostro avviso, un contenzioso potendosi, secondo noi, ravvisare, nell’aumento complessivo del numero minimo di giorni di lezione, una modifica del carico di lavoro del personale docente determinato dall’Istituzione Scolastica, in deroga al limite stabilito dalla Regione e, quindi invalicabile per l’Istituzione Scolastica stessa.