In caso di condanna al risarcimento del danno l’istituzione scolastica, come primo adempimento, è tenuta ad inviare alla procura regionale della corte dei conti un dettagliato rapporto, per le valutazioni di competenza circa l’esistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità per danno erariale nei confronti dei presunti responsabili.

Alla scuola infatti che abbia risarcito il danno al terzo è riconosciuto il diritto di rivalsa nei confronti del personale che si sia reso responsabile per dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza degli alunni.

Il dipendente (docente, collaboratore scolastico o dirigente) può essere condannato dalla Corte dei Conti a rifondere le somme liquidate dall’amministrazione, qualora venisse accertato il dolo o la colpa grave del dipendente che direttamente abbia cagionato l’evento dannoso (art.61, comma 2, della legge 11 luglio 1980 n.312).

Tuttavia, la responsabilità del dipendente non scaturisce in modo automatico sul solo presupposto che la scuola abbia indennizzato i terzi danneggiati, ma è stabilita caso per caso dalla Corte dei Conti, che ha giurisdizione piena ed esclusiva in materia di responsabilità patrimoniale dei dipendenti pubblici.

L’azione di risarcimento della Corte si prescrive nel termine di cinque anni.

Di conseguenza, il secondo adempimento che l’istituzione scolastica deve porre in essere, qualora sia stata condannata a risarcire il danno, nelle more del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti, è quello di notificare, in via cautelativa, al presunto responsabile un atto di costituzione in mora, con l’invito a rimborsare spontaneamente le somme dalla stessa liquidate, al fine di evitare il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti e la conseguente lievitazione della somma da pagare, gravata da interessi moratori, accessori ed altre spese di giudizio.

L’atto di messa in mora al presunto responsabile (presunto perché tale è da ritenersi il dirigente, docente, o collaboratore scolastico fino alla conclusione del giudizio di responsabilità della Corte dei Conti) ha il duplice scopo di:

  • manifestare l’intento della scuola di rivalersi nei confronti del personale;
  • evitare che il decorso del tempo possa determinare la prescrizione dell’azione di risarcimento.

Nelle more delle definitive decisioni della Corte dei conti è interesse dell’amministrazione assumere le necessarie iniziative nei confronti del dipendente per conseguire in via amministrativa il danno. L’istituzione scolastica divenuta creditrice nei confronti del proprio dipendente per un danno diretto o indiretto allo stesso imputabile, ha un interesse oggettivo da realizzare, che è quello di ottenere dal dipendente-responsabile il ristoro del danno subito.

Il recupero del danno per via amministrativa ha come obiettivo sostanziale un “riconoscimento del debito” da parte del soggetto coinvolto nella vicenda.

Da parte del dipendente vi potrebbe essere anche l’interesse ad aderire al pagamento bonario del danno, specialmente nei casi in cui più evidente e indiscussa appaia la sussistenza della sua responsabilità dolosa o colposa, perché ciò servirebbe ad evitare che il risarcimento venga gravato da interessi, accessori ed altre spese che inevitabilmente conseguono ad un giudizio avente buona probabilità di concludersi in modo sfavorevole per il dipendente stesso.

Nel caso di rifusione spontanea del debito da parte del dipendente va data notizia alla Corte dei Conti, per il rilievo che essa ha ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità.

L’atto di messa in mora consiste nella richiesta scritta indirizzata al dipendente presunto responsabile per omessa o insufficiente vigilanza, contenente l’intimazione a rimborsare spontaneamente la somma che la scuola ha corrisposto o dovrà corrispondere alla persona che ha subito l’infortunio. Se la costituzione in mora avviene dopo che la somma dell’indennizzo sia stata determinata, la richiesta di rimborso dovrà indicarne l’importo.

Nell’atto di costituzione in mora occorre indicare:

  • i fatti e le circostanze dell’infortunio in relazione alla documentazione acquisita dalla scuola, donde scaturisce la presunta responsabilità personale del dipendente;
  • che l’intimazione è subordinata alle definitive determinazioni della Corte dei Conti in ordine alla responsabilità per il danno all’erario;
  • che l’intimazione è disposta ai sensi e per gli effetti dell’art.1219 del c.c. (costituzione in mora) e dell’art.2943 del c.c. (interruzione della prescrizione).

L’atto di costituzione in mora di cui all’art.1219 cod. civ. idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, cod. civ. non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e quindi non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che l’istituzione scolastica (creditore) manifesti chiaramente, con un qualsiasi atto scritto diretto al dipendente (debitore) e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto. (Cassazione civile, sez. lav. 19/3/94, n.2628).

Il termine di adempimento (la cui scadenza a norma dell’art. 1219 c.c. rende non necessaria la formale costituzione in mora del debitore come previsto dal comma 1 del citato art.1219 c.c., in forza del principio “dies interpellat pro homine”), è anche quello che il creditore conceda unilateralmente al debitore, al di fuori di una apposita pattuizione. (Cassazione civile, sez II 23/94, n.5021).