I genitori, a cui siano state comunicate le numerose insufficienze riportate dalla figlia in numerose materie, non possono, in sede di impugnazione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, dogliarsi della mancata comunicazione, da parte della scuola, del rischio di non ammissione alla classe successiva dell'alunna, essendo detta circostanza, in base ad un giudizio genitoriale mediamente accorto, sufficiente ad ingenerare nei genitori stessi dell'alunna la consapevolezza, o quanto meno, il dubbio circa il predetto rischio.
T.A.R. sez. III - Roma, 13/12/2017, n. 12299