In materia di assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, quando si contestino gli atti dell'Amministrazione scolastica che non abbiano dato coerente seguito alle proposte del G.L.O.H. (Gruppo di lavoro operativo handicap) e cioè gli atti interni al procedimento degli uffici scolastici e quello - finale o provvisorio - del dirigente scolastico, di attribuzione all'alunno disabile di un numero di ore inferiore a quello oggetto della proposta individuale, sussiste in linea di principio la giurisdizione esclusiva del g.a. Infatti, si tratta di controversie concernenti un pubblico servizio, quale l'istruzione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., con la conseguente applicazione dell'art. 7 comma 5 e dell'art. 55 comma 2, c.p.a..
Il diritto all'istruzione del disabile, ed in particolare del disabile grave, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2,3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore (in prima battuta) e l'amministrazione (in attuazione della legge) non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino anche a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.
T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 19/10/2018, n. 10132