Ovviamente il Regolamento d’istituto, con le sue norme disciplinari, deve essere portato a conoscenza degli alunni: l’art. 6 dello Statuto prevede la consegna di copia al momento dell’iscrizione, ma oggi si può considerare adeguata anche la pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola.

Notifica: In questa fase il provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dovrà essere notificato con la massima sollecitudine all’alunno interessato, se maggiorenne, ai genitori dell’alunno interessato se minorenne. Resta inteso che per dare alla sanzione una maggiore efficacia e valenza educativa, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima della scadenza dei termini per l’impugnazione.

L'omessa notifica della sospensione disciplinare ai genitori dell'alunno non è causa di illegittimità: Con riferimento alla sospensione disciplinare, non costituisce causa di illegittimità il fatto che non sia stata comunicata ai genitori dell'alunno. Infatti l'eventuale omissione della notificazione, che non è un elemento costitutivo, ma una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto ove manchi, come in specie, una disposizione normativa che esplicitamente preveda la notificazione a pena di invalidità dell'atto. Infatti l'eventuale omissione della notificazione, che non è un elemento costitutivo, ma una forma qualificata di comunicazione del provvedimento, è rilevante soltanto ai fini del dies a quo di decorrenza del termine per l'eventuale impugnazione dell'atto (Consiglio di Stato, n. 4813 del 2003) ove manchi, come in specie, una disposizione normativa che esplicitamente preveda la notificazione a pena di invalidità dell'atto. T.A.R. L'Aquila, sez. I, 10/10/2019, n.479