Sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l'ammissione di uno studente alla classe successiva non possono in alcun modo incidere la mancata attivazione nel corso dell'anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero, che non sono di per sé sufficienti a giustificare o a modificare l'esito negativo delle prove di esame, atteso che il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, sia dell'incompleta maturazione professionale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studi. Le eventuali carenze della scuola nel predisporre tutti gli strumenti idonei a consentire il recupero dell'alunno e il suo inserimento nell'attività di classe a livelli di preparazione pari o prossima a quella degli altri studenti della stessa classe non incidono, dunque, sull'autonomia del giudizio di ammissione dell'alunno stesso alla classe superiore, che deve essere effettuato sulla base della preparazione e della maturità comunque raggiunta dallo studente.

Tar Napoli, sez. VIII, 07/09/2018, n. 5419