L'eventuale mancata attivazione da parte di un istituto scolastico degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe successiva, quando esso si basi sulla constatazione oggettiva di un'insufficiente preparazione di questo nonché sul suo grado di maturazione personale; problematiche, queste, a fronte delle quali l'ammissione dello studente alla classe successiva potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo.
T.A.R. sez. I - Bologna, 20/11/2017, n. 749