La condotta del Dirigente Scolastico è corretta.
Il legislatore con il d.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001, all’art. 25 comma 5 afferma che “nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende […]”.
Dunque, detto articolo, superando il dettato del citato art. 7 del d.lgs. n. 297/1994, prevede espressamente e senza alcuna possibilità di equivoci o di interpretazioni diverse, che il Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative possa avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati compiti specifici, ponendo così anche l'accento, nel parlare di compiti delegati, sulla funzione della delega e sul potere di delega del Dirigente.
Due osservazioni importanti dunque vanno subito fatte sul dettato dell'art. 25, per quanto ci interessa in questa sede:
1. i docenti chiamati a collaborare con il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative sono individuati autonomamente dallo stesso Dirigente;
2. l'art. 25 non pone alcun limite al numero dei Collaboratori che il Dirigente può autonomamente individuare.
Tuttavia, il CCNL 29/11/2007, all'art. 34, forse accorgendosi che l'art. 25 non era stato ancora applicato, faceva proprio il dettato di tale articolo, recitando: “1. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi siano opportunamente regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti”. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente che possono essere retribuiti, in sede di contrattazione d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col Dirigente Scolastico di cui all'art. 88, comma 2, lettera e) del CCNL vigente.
Pertanto, in definitiva la Legge permette al Dirigente Scolastico la nomina di un numero indefinito di suoi Collaboratori, mentre il CCNL ne consente la retribuzione con il Fondo dell’Istituzione solo a due di essi.