Conclusa la trattativa si perviene alla firma del contratto integrativo d'istituto. Per la delegazione di parte pubblica firma solo il dirigente, mentre per la delegazione di parte sindacale firmano, ove naturalmente sussiste il consenso sul testo, la RSU (soggetto unitario) e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Gli adempimenti successivi alla firma del contratto integrativo sono:
- la predisposizione di una relazione tecnico - finanziaria da parte del Direttore SGA ed una relazione illustrativa redatta dal Dirigente scolastico che ai sensi dell’art.40, comma 3 sexies del D.L.vo n.165/2001 deve accompagnare il contratto integrativo d‘istituto;
- il controllo da parte dei revisori dei conti sulla compatibilità finanziaria dell’accordo con i vincoli di bilancio secondo quanto stabilito dall’art. 40 bis, comma 1, D.L.vo n. 165/2001 e dall’art.7, comma 8, del CCNL 2018.
- la comunicazione per via telematica all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e al CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)” dell'accordo.
A) il contenuto delle relazioni che accompagnano il contratto d'istituto
A corredo del contratto integrativo d‘istituto l’art.40, comma 3 sexies del D.L.vo n.165/2001 prevede la predisposizione di una relazione tecnico - finanziaria da parte del Direttore SGA ed una relazione illustrativa redatta dal Dirigente scolastico.
Tali relazioni vengono certificate dai revisori dei conti e si pongono come condizione necessaria per ottenere dallo stesso organo la certificazione di compatibilità finanziaria, prima della definitiva sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto.
La richiamata disposizione prevede che tali relazioni vengano predisposte non in forma libera, ma secondo un preciso schema predisposto dal MEF d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Con la Circ. n.25 del 19 luglio 2012 la Ragioneria Generale dello Stato, ha pubblicato sul proprio sito web, tali schemi di relazioni, il cui contenuto proviamo di seguito a sintetizzare.
L’obiettivo di tali schemi è quello di uniformare gli atti della contrattazione integrativa per fini informativi e di monitoraggio. Difatti, il D.L.vo n. 165/2001 prevede:
- la compilazione del Conto Annuale del personale da parte di ciascuna pubblica amministrazione comprensivo, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 3, di specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa.
- la pubblicazione, da parte di ciascuna amministrazione, sul proprio sito istituzionale di tali informazioni, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 40-bis.
In tale contesto lo schema di relazione illustrativa e lo schema di relazione tecnico-finanziaria si collocano in modo organico, affinché la costituzione dei fondi incentivanti la relativa negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo, siano anch’essi realizzati su basi uniformi e coerenti: nei confronti del pubblico (attraverso la pubblicità sul proprio sito web), nei confronti degli organi di controllo (attraverso appunto la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria basate su “schemi standard”) ed, infine, nei confronti dei soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa - Corte dei Conti, Funzione Pubblica, MEF (attraverso la rilevazione del Conto Annuale).
Gli schemi pubblicati dalla ragioneria Generale dello Stato sono vincolanti e devono essere utilizzati secondo le diverse sezioni in cui sono state articolate.
Gli obiettivi principali delle predette relazioni sono la corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, nonché la facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e la trasparenza nei confronti del cittadino utente. Le relazioni, secondo la vigente normativa, sono finalizzate:
- a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione;
- a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo;
- a fornire al cittadino/utente, che ha accesso a tali atti nella sezione trasparenza del sito web delle diverse Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.
Gli schemi predisposti dalla Ragioneria dello Stato sono stati articolati in moduli, a loro volta divisi in sezioni, che possono essere eventualmente dettagliate in voci e sotto voci.
L’organizzazione in forma modulare degli schemi consente di completare i moduli / sezioni / voci e sottovoci pertinenti al contratto integrativo, senza però cancellare le voci ritenute irrilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti, infatti, non dovranno essere cancellate, ma devono essere comunque presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, anche se completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.
Spetta infatti all’Organo di controllo valutare anche la coerenza delle sezioni omesse.
Giova evidenziare che gli schemi di relazione predisposti dalla Ragioneria generale dello stato erano state elaborate sulla base delle disposizioni contenute nel d.l.gs n.150/2009. Ora tale decreto è stato modificato in modo sostanziale in varie parti dal d.l.gs n.74/2017, per cui alcune parti delle relazioni non sono più attuali e perciò non se ne deve tenere conto.
B) Il controllo sulla contrattazione
Successivamente alla firma, che può essere considerata come una pre - intesa deve intervenire il controllo sulla compatibilità finanziaria dell’accordo con i vincoli di bilancio secondo quanto stabilito dall’art. 40 bis, comma 1, D.L.vo n. 165/2001 e dall’art.7, comma 8, del CCNL 2018.
I contratti integrativi stipulati dal Dirigente scolastico e dalle rappresentanze sindacali RSU, prima di diventare esecutivi, devono ottenere il parere di compatibilità finanziaria con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale e dal bilancio. Tale controllo è esercitato dai revisori dei conti.
Il dirigente scolastico deve trasmettere ai revisori, entro dieci giorni, l’ipotesi di accordo, corredata da una specifica relazione tecnico - finanziaria redatta dal Direttore sga, recante l’illustrazione delle diverse causali di spesa previste nel contratto integrativo e delle relative modalità di copertura, nonché una relazione illustrativa, a cura dello stesso dirigente, in cui si evidenzi il rispetto dei criteri e principi inderogabili stabiliti dalla legge e gli effetti attesi dalla contrattazione in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
I revisori dei conti effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e rendono la relativa certificazione degli oneri.
Ai revisori dei conti non è data la possibilità di entrare nel merito delle scelte operate dalla contrattazione, vale a dire su come sono state destinate le risorse. Il campo di azione dei revisori, per non vanificare l’autonomia contrattuale, è ristretto alla verifica sulla compatibilità economica e finanziaria dei costi con i vincoli di bilancio e alla verifica in ordine al rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge che per espressa disposizione legislativa sono definite “imperative” e, quindi, inderogabili da tutti i livelli contrattuali.
I revisori non approvano il contratto, ma certificano la compatibilità economico- finanziaria (C.M. n. 109 del 2001 e nota ministeriale del 27 luglio 2001).
I revisori forniscono, quindi, un parere motivato in materia di certificazione dei costi del contratto integrativo, che sotto il profilo formale si atteggia come controllo sulla “legalità” finanziaria dell’accordo integrativo.
Se il parere è favorevole si procede alla definitiva firma del contratto. Se il parere non è favorevole, vale a dire che, i revisori certificano che talune delle clausole comportano oneri non previsti, il dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative che devono essere riprese entro cinque giorni.
Il parere dei revisori deve essere dato entro 15 giorni dalla comunicazione dell’accordo.
Trascorso inutilmente tale termine, senza che siano stati comunicati rilievi, si può procedere alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Da tale data il contratto integrativo diventa efficace e produttivo di effetti.
C) La comunicazione dell’accordo
L’art. 40 bis del D.L.vo n. 165/2001 quale risulta modificato dell’art. 55 del D.L.vo 27.10.2009 n. 150 al comma 5 testualmente prevede: “ai fini dell’articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all’ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l’allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL”.
La richiamata disposizione prevede l’obbligo per le “pubbliche amministrazioni” di trasmettere per via telematica all’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e al CNEL (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)” il testo contrattuale (della contrattazione integrativa) con l’allegata relazione tecnico – finanziaria e illustrativa e con l’indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri.”
Pertanto, le istituzioni scolastiche, in quanto amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001, sono tenute ad inviare all’ARAN e al CNEL i propri contratti integrativi d’istituto, previsti dall’art. 7 del vigente CCNL del 19/4/2018.
L’ARAN, con un comunicato del 17 marzo 2010, ha informato le pubbliche amministrazioni di aver attivato una specifica casella di posta elettronica certificata (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) alla quale trasmettere la documentazione richiesta dalla legge.
Qualora le istituzioni scolastiche non disponessero ancora di casella di posta elettronica certificata, l’invio all’ARAN potrà essere effettuato all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Anche il CNEL ha attivato la specifica casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. alla quale fare riferimento per questo adempimento.
Si fa ancora presente come il citato art. 40 bis comma 5 si ponga quale norma per il raggiungimento delle finalità dell’art. 46 comma 4 del d.lgs 165/2001 di cui ad ogni buon fine si trascrive il testo: “l’ARAN effettua il monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell’economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in cui verifica l’effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità emerse in sede di contrattazione nazionale e integrativa.”
Si richiama infine l’attenzione sulle pesanti conseguenze in caso di mancato adempimento alle prescrizioni del citato art. 40 bis comma 5 previste dall’art. 7 di cui di seguito si trascrive il testo:
“In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall’art. 60,comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.”