La mancata manutenzione di un sistema di chiusura delle finestre è foriera di responsabilità. E questo anche in caso di partecipazione imprudente degli alunni a un evento dannoso. con l'Ordinanza n. 29947 a il 20 novembre 2019 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell'Istruzione nel motivo che contestava la condanna già riportata dal giudice di merito per l'addebito della pericolosità dello stato dei luoghi e quindi l'obbligo di risarcire il danno.
In una scuola di Firenze era accaduto che una alunna veniva colpita in volto dall'anta di una finestra del bagno apertasi mentre la ragazza era nei pressi del lavandino. La causa avviata dalla madre non trovava accoglimento in primo grado, ma veniva riformata dalla Corte di appello che con la sentenza n. 1353/2017 accertava lo stato di incuria dell'apertura del bagno e condannava la scuola al risarcimento del danno, dopo aver disposto e ritenuto congrua una nuova perizia tecnica su fatti e stato dei luoghi per verificare la conformità dell'infisso, in tutte le sue parti e sistemi, alle norme di sicurezza. Il consulente della Corte di appello aveva modo di riferire in giudizio che la finestra era stata lasciata completamente ribaltata con il meccanismo di sicurezza, costituito dal braccio modello Newton, disabilitato. Nella sua originaria struttura la finestra era dotata di due catenelle nei lati opposti verticali che avevano lo scopo di trattenere la apertura e di fungere da ulteriore freno al ribaltamento.
La Corte accertava che le catenelle erano distaccate, e non atte all'uso, e che la chiusura a braccio era guasta tanto che, all'ingresso della ragazza con due compagne nel bagno, l'infisso era completamento aperto. Merita annotazione un fatto che tuttavia non ha influito sulla decisione, ossia che le compagne, per evitare il freddo, si erano attivate di chiudere la finestra, nel senso di riposizionare l'anta ribaltabile verso l'alto a mo' di chiusura.
In tal senso il Ministero chiedeva di essere esentato da colpe ritenendo come causa scatenante l'improvvida iniziativa delle compagne che avevano, in termini essenziali, provocato il ribaltamento della finestra. Il giudice d'appello e la Suprema corte invece conformemente consideravano come fattore principale l'incuria nella quale l'infisso era stato lasciato privo di manutenzione da parte della scuola e che non solo non fungeva da chiusura ma che aveva determinato l'operazione che poi era scaturita nel fatto lesivo.