L’art.20 della legge n.241/1990, si occupa della disciplina del silenzio assenso. La fattispecie del silenzio-assenso, si determina quando l'interessato abbia rivolto all'amministrazione una domanda intesa ad essere autorizzato a svolgere una determinata attività privata.

Il silenzio quale manifestazione tacita della volontà dell’amministrazione non esprime alcun significato, né positivo, né negativo. Tuttavia, vi sono dei casi in cui la legge attribuisce al silenzio dell’amministrazione il significato di accoglimento o di diniego di una istanza del privato. In tali casi si parla di silenzio significativo.

La figura di silenzio significativo più rilevante è il silenzio assenso. L’art. 20 della legge n.241/1990, ha generalizzato l’istituto del silenzio assenso rendendolo applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, fatta salva l’applicazione delle ipotesi di denuncia di inizio attività, regolate dall’art.19 della legge n.241/1990.

Il comma 4, del richiamato art.20, inoltre, esclude l'applicazione della regola del silenzio- assenso nei confronti degli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza.

Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Un tipico esempio di silenzio assenso, applicato anche in ambito scolastico lo troviamo nell'art.53, comma,10 D.L.vo n.165/2001, in materia di autorizzazione a svolgere incarichi esterni. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

Il silenzio - assenso differisce dal silenzio – inadempimento. Il silenzio – inadempimento è caratterizzato dal fatto che l’inerzia dell’amministrazione non assume valore di provvedimento, invece laddove al silenzio venga conferito il significato di accoglimento, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori domande o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, entro il termine previsto per la conclusione del procedimento, il provvedimento di diniego

Una volta che è scaduto il termine e si è formato il silenzio assenso l'amministrazione consuma il potere di provvedere, sia in senso negativo, sia in senso positivo, in ordine alla stessa istanza. L'amministrazione conserva solo la possibilità di agire in via di autotutela con atto di annullamento del silenzio illegittimamente formatosi ovvero con provvedimento di revoca.

Quando si verifica l'ipotesi del silenzio-assenso, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, a richiesta del cittadino, una attestazione relativa al decorso dei termini del procedimento e all'intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, l'attestazione può essere sostituita con autocertificazione da parte dell'interessato ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000. Si tratta di una misura che rafforza l'istituto del silenzio assenso, introdotta dall'art.62 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, con il quale è stato aggiunto il comma 2 bis all'art.20 della legge n.241/1990.

Il comma 5 dell'art.20 prevede infine, la possibilità di applicare, anche dove opera la regola del silenzio assenso:

  • sia l'art.2, comma 7, della legge n.241/90, vale a dire la sospensione dei termini di conclusione del procedimento nel caso in cui si renda necessario acquisire valutazioni di organi o enti, o certificazioni relative a fatti, stati o qualità di cui l'amministrazione non ha l'attestazione o che non siano direttamente acquisibili presso altre amministrazioni;
  • sia l'art.10 bis della legge n.241/90 il quale prevede l'obbligo della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, cioè prima di emanare il provvedimento di diniego, l’amministrazione ha l’obbligo di emanare il preavviso di rigetto. Il preavviso di rigetto interrompe i termini.