La giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell’elemento fiduciario, integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici. Il lavoratore che rifiuta di sottoporsi ad una visita medica richiesta dal medico competente è passibile di licenziamento per giusta causa, in quanto espone il datore di lavoro a potenziale responsabilità penale per mancata applicazione della visita medica e impedisce allo stesso di adempiere al precetto di cui all’art. 2087 c.c. La conseguenza è dunque correlata al debito di sicurezza imposto da questa norma e dalle disposizioni del d.lgs. 81/2008 (artt. 41 e 58), che impongono al datore di lavoro di assicurare l’integrità fisica dei collaboratori e dipendenti, norma che sarebbe violata dalla manifesta inerzia dell’imprenditore di fronte ad un fatto di insubordinazione così rilevante.
Corte di Cassazione, Sez. lav., ordinanza del 13 luglio 2022, n. 22094