Ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 10 marzo 2000 n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, e degli articoli 3 e 6 della legge 19 gennaio 1942 n. 86 l'abilitazione all'insegnamento è requisito di validità del contratto di lavoro avente a oggetto mansioni di insegnamento. Il mancato possesso del titolo di abilitazione rende nullo il contratto a termine concluso con una scuola paritaria e, pur accertata la illegittimità del termine, ne preclude la trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
Cassazione civile sez. lav. - 20/02/2018, n. 4080